Sentenze dei tribunali
L'ASR pubblica le sentenze del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale relative ai ricorsi contro le proprie decisioni. Le sentenze sono pubblicate nella lingua del procedimento, senza traduzione nelle altre lingue nazionali.
Il Tribunale amministrativo federale conferma l'ammonizione scritta dall’ASR contro un impresa di revisione per non avere rispettato, durante due periodi di 15 e 23 mesi, l’obbligo secondo cui la maggioranza dei membri del suo organo superiore di direzione o di amministrazione deve disporre dell'abilitazione corrispondente. Inoltre precisa che la denominazione dell’organo o il fatto di essere formalmente membro di tale organo non sia determinante. In quanto gli affari sono gestiti effettivamente da un organo, i propri membri sono sottoposti al requisito di maggioranza (nozione di organo nei fatti).
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di un denunziante e del suo rappresentante legale, le cui cause sono state unite, contro il rifiuto dell’ASR di concedere loro il diritto di consultare gli atti. Se non è particolarmente toccato o non ha un interesse degno di protezione, il denunziante non può costituirsi parte e pertanto non ha diritto a consultare gli atti. Tale diritto può comunque essere concesso a titolo eccezionale se è dimostrato un interesse degno di particolare protezione. Nel presente caso ciò è tuttavia contestato.
In assenza di una decisione impugnabile, il Tribunale amministrativo federale (TAF) non è entrato nel merito del ricorso contro una lettera dell’ASR relativa alla concessione del diritto di essere sentiti, sempre che il ricorso non fosse già privo di oggetto. La lettera dell’ASR impugnata non può infatti essere considerata una decisione incidentale. Anche se la lettera dovesse essere qualificata come decisione incidentale impugnabile, il Tribunale amministrativo federale non sarebbe entrato nel merito del ricorso in assenza di un pregiudizio irreparabile. Il ricorso per denegata giustizia, presentato in via sussidiaria, è diventato privo di oggetto in seguito alla decisione finale emanata nel frattempo nella causa principale.
Il Tribunale amministrativo federale conferma sul principio la decisione dell’ASR di ritirare l’abilitazione ad un perito revisore a causa di manipolazioni del mercato azionario e che è stato condannato per essi all’estero. Tuttavia ha ridotto la durata del ritiro da tre a due anni. Il tribunale ha riconosciuto in particolare che nel principio l’ASR può tener conto dei fatti avvenuti all’estero nella sua valutazione della reputazione anche se su questo il perito revisore viene punito due volte sullo stesso atto. La sentenza è passata in giudicato in seguito al ritiro del ricorso davanti al Tribunale federale.
Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 gennaio 2016 constatando che non è possibile presentare ricorso contro una lettera dell’ASR che comunica l’apertura di un procedimento, in assenza di una decisione impugnabile.
Il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione dell’ASR di revocare l’abilitazione di un perito revisore per due anni per violazione del principio dell'indipendenza. Il perito revisore aveva verificato per più anni i conti di undici società, attraverso un'impresa di revisione costituita in società anonima (nella quale era membro del consiglio d'amministrazione e della direzione) o attraverso la sua ditta individuale. La società anonima era detenuta al 100 % da una società holding, il cui unico azionista era membro del consiglio d'amministrazione delle undici società verificate. Inoltre, i mandati di revisione costituivano, nella costellazione descritta, un quarto di tutti i mandati del perito revisore. I principi dell'indipendenza sono stati violati in due modi (stretta relazione d'affari con una persona con funzione decisionale nell’impresa verificata e dipendenza economica almeno in apparenza e all'interno di un gruppo).
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 21 aprile 2016, che aveva confermato la decisione dell’ASR di revocare l’abilitazione a un perito revisore per due anni. Benché la verifica della relazione sulla costituzione (art. 635a CO) da parte di un perito revisore legato economicamente alla costituenda società anonima costituisca una grave violazione degli obblighi prudenziali, che può portare alla revoca dell’abilitazione, a essere determinanti sono le circostanze nel caso specifico. Secondo il Tribunale federale, nel caso in oggetto la misura adeguata è un ammonimento.
Il Tribunale federale conferma la revoca dell’abilitazione di una persona fisica per tre anni per grave violazione del principio dell'indipendenza (conferma della sentenza del Tribunale amministrativo federal del 27 aprile 2016). Questa persona aveva verificato per più anni i conti di due società appartenenti allo stesso gruppo dell’ufficio di revisione per il quale lei lavorava. Inoltre, le sue revisioni venivano controllate da un membro della direzione di una società dello stesso gruppo (relazione stretta). Infine, i lavori di revisione sono stati svolti gratuitamente (conclusione di un contratto a condizioni non conforme al mercato).
Il Tribunale federale conferma la revoca dell’abilitazione accordata a un perito revisore per un periodo di due anni per violazioni d’indipendenza (stretta relazione commerciale con il consiglio d’amministrazione per un periodo di quattro anni e in parte membro del consiglio di amministrazione sia della società di revisione che di una società verificata). Il Tribunale ritiene ancora una volta che le fattispecie d’incompatibilità all’esecuzione della revisione ordinaria sono applicabili anche in caso di revisione limitata o servono perlomeno da linee guida.
Il Tribunale federale conferma la revoca delle abilitazioni a esercitare la funzione di società di audit da parte della FINMA ai sensi della LICol e della LRD a causa della mancanza della diligenza richiesta nell’esecuzione dei lavori di audit e della rottura del rapporto di fiducia. Il procedimenta è stato trasmesso all’ASR in virtù del trasferimento della competenza in materia di sorveglianza sulle società di audit dal 1° gennaio 2015.