Abilitazione
Tutte le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione previsti dalla legge necessitano a partire dal 1° gennaio 2008 di un'abilitazione dell'ASR. A seconda del tipo e dell'importanza dell'impresa, la legge prescrive diverse qualifiche per l'ufficio di revisione incaricato. In linea di principio, il diritto svizzero distingue tra:
- Revisori abilitati
- Periti revisori abilitati
- Imprese di revisione sotto sorveglianza statale (livello più alto)
La procedura di abilitazione avviene online tramite il login. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, viene rilasciata l'abilitazione e la persona o l'impresa viene iscritta nel registro pubblico dell'ASR. Il registro fornisce informazioni sulle persone e le imprese che prestano servizi di revisione ai sensi della legge e che dispongono o hanno disposto di un'abilitazione in passato.
Obbligo di abilitazione
Imprese di revisione
Per un'abilitazione come revisore, perito revisore o impresa di revisione sotto sorveglianza statale.
Imprese di revisione estere
La LSR si applica anche oltre i confini nazionali alle imprese di revisione estere che verificano società estere che accedono direttamente o indirettamente al mercato svizzero dei capitali.
FAQ - Abilitazione in generale
Domande e risposte sull'abilitazione in generale
L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l'abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti specialistici meno severi. Il registro pubblico è strutturato in modo tale che tra i risultati di una ricerca per un determinato tipo di abilitazione figurino anche le persone e/o le imprese di revisione in possesso di un'abilitazione di grado più elevato. Di conseguenza se si cerca un revisore abilitato vengono quindi mostrate anche le persone e/o le imprese di revisione con un'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore oppure le imprese di revisione sotto sorveglianza statale.
Le persone e le imprese che necessitano di un'abilitazione creano un account utente nel login e avviano la procedura online per una delle seguenti categorie:
- Persona fisica (revisore abilitato o perito revisore abilitato)
- Impresa di revisione (revisore abilitato o perito revisore abilitato)
- Impresa di revisione sotto sorveglianza statale
- Impresa di revisione sotto sorveglianza statale con sede all'estero.
Una volta compilati tutti i campi con i dati necessari, è possibile completare la procedura di pagamento e generare la conferma di convalida. La conferma di convalida deve essere datata e firmata e inviata per posta o per via elettronica (è richiesta una firma elettronica qualificata) insieme ai documenti dell'ASR ivi elencati.
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l'ASR rilascia l'abilitazione e la persona o l'impresa viene iscritta nel registro pubblico. Se i requisiti non sono soddisfatti, la domanda può essere ritirata o respinta.
La domanda può essere ritirata nell'account utente tramite l'icona «Cestino». A tal proposito occorre tenere presente quanto segue:
- se la procedura di registrazione è stata completata, ma la conferma di convalida firmata non è ancora stata inviata all'ASR, l'emolumento pagato sarà rimborsato sul conto indicato, al netto di una commissione di elaborazione di CHF 250.
- Se la conferma di convalida firmata è già stata consegnata all'ASR, il ritiro sarà confermato con una decisione di cancellazione. L'emolumento di elaborazione fino al momento dell'apertura della decisione di cancellazione ammonta ad almeno la metà dell'emolumento pagato e sarà addebitato di conseguenza. La differenza sarà rimborsata al richiedente sul conto indicato dopo l'entrata in vigore della decisione di cancellazione.
Esistono i seguenti tre tipi di abilitazione di base:
- revisori abilitati: persone e imprese di revisione abilitate ad effettuare una revisione limitata (art. 727c CO).
- periti revisori abilitati: persone e imprese di revisione abilitate ad effettuare una revisione ordinaria (art. 727b cpv. 2 CO). A differenza dei revisori abilitati, i periti revisori dispongono di una maggiore esperienza professionale.
- imprese di revisione sotto a sorveglianza statale: imprese abilitate ad effettuare una revisione ordinaria presso società con azioni quotate in borsa (art. 727b cpv. 1 CO). Dal punto di vista delle qualifiche si tratta di periti revisori, che tuttavia devono adempiere a obblighi legali più estesi e sono soggetti alla sorveglianza dell'ASR.
Le persone e le imprese che non si fanno iscrivere nel registro dei revisori sono considerate professionisti non abilitati («revisori laici»). Esse possono fornire prestazioni di revisione non obbligatorie per legge. Si pensi in particolare alla verifica dei conti annuali di società che hanno rinunciato a una revisione legale (opting out), ma che desiderano comunque, per ragioni interne, una revisione «non ufficiale».
Per le società con azioni quotate in borsa si applica il regime più rigoroso (art. 727 cpv. 1 n. 1 CO in combinato disposto con l'art. 727b cpv. 1 CO).
1. Società con azioni quotate in borsa
- Revisione ordinaria del conto annuale e, se del caso, del conto consolidato:
→ Deve essere effettuata da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale. - Tutti gli ulteriori servizi di revisione prescritti dalla legge:
→ Devono parimenti essere obbligatoriamente eseguiti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale.
2. Imprese e società di rilevanza economica soggette all'obbligo di redigere un conto consolidato
- Revisione ordinaria:
→ Deve essere effettuata da periti revisori abilitati. - Tutti gli altri servizi di revisione prescritti dalla legge:
→ Devono essere eseguiti da periti revisori abilitati (art. 727 cpv. 1 n. 2 e 3 CO in combinato disposto con l'art. 727b cpv. 2 CO).
3. Tutte le altre imprese
- Revisione limitata:
L'abilitazione come revisore è in linea di principio sufficiente, purché
→ i valori soglia (20 milioni di somma di bilancio , 40 milioni di cifra d'affari, 250 posti di lavoro a tempo pieno) non siano raggiunti secondo i requisiti di cui all'art. 727 cpv. 1 n. 2 CO
→ non sussistano requisiti legali più elevati
→ l'impresa non abbia rinunciato alla revisione (art. 727a cpv. 1 CO in combinato disposto con l'art. 727c CO).
Panoramica dei singoli servizi di revisione
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia, fa sempre stato il tenore della legge.
Operazione / Verifica | Requisito minimo | Imprese di rilevanza economica | Società con azioni quotate in borsa | Articolo di legge |
|---|---|---|---|---|
| Relazione di costituzione di una SA | Revisore | Perito revisore | IRSS | 635a CO |
| Aumento di capitale da capitale proprio di una SA | Revisore | Perito revisore | IRSS | 652d CO |
| Relazione sull'aumento di capitale di una SA | Revisore | Perito revisore | IRSS | 652f cpv. 1 CO |
| Emissione di azioni nell'ambito dell'aumento di capitale condizionale di una SA | Perito revisore | IRSS | 653f cpv. 1 CO | |
| Estinzione dei diritti di conversione e di opzione in caso di aumento del capitale condizionale di una SA | Perito revisore | IRSS | 653i cpv. 1 CO | |
| Bilancio intermedio di una SA in caso di fondati timori di sovraindebitamento | Revisore | Perito Revisore | IRSS | 725b cpv. 2 CO |
| Riduzione del capitale di una SA | Perito Revisore | IRSS | 753m cpv. 1 CO | |
| Ammissibilità di una ripartizione anticipata del ricavato della liquidazione di una SA | Perito revisore | IRSS | 745 cpv. 3 CO | |
| Ammissibilità del rimborso dei versamenti suppletivi nella Sagl | Perito revisore | IRSS | 795b CO | |
| Importo del capitale proprio disponibile per indennizzare i soci uscenti | Perito revisore | IRSS | 825a cpv. 2 CO | |
| Revisione ordinaria del conto annuale su richiesta degli ex-soci | Perito revisore | IRSS | 825a cpv. 4 CO | |
| Elenco dei soci di società di cooperative senza organo di revisione | Revisore | Perito revisore | IRSS | 907 CO |
| Ammissibilità della fusione di società in caso di perdita di capitale o indebitamento eccessivo | Perito revisore | IRSS | 6 cpv. 2 LFus | |
| Contratto di fusione, relazione di fusione o bilancio di fusione | Perito revisore | IRSS | 15 cpv. 1 LFus | |
| Rinuncia all'informazione dei creditori in merito alle garanzie dei loro crediti in caso di fusione | Perito revisore | IRSS | 25 cpv. 2 LFus | |
| Contratto di scissione, piano di scissione e bilancio di scissione | Perito revisore | IRSS | 40 LFus | |
| Progetto di trasformazione, rapporto di trasformazione e bilancio di trasformazione | Perito revisore | IRSS | 62 cpv. 1 LFus | |
| Contratto di fusione e bilancio di fusione in caso di fusione di fondazioni | Revisore | Perito revisore | IRSS | 81 cpv. 1 LFus |
| Rinuncia all'informazione dei creditori in merito alla garanzia dei loro crediti in caso di fusione di fondazioni | Revisore | Perito revisore | IRSS | 85 cpv. 2 LFus |
| Contratto di fusione, relazione di fusione e bilancio di fusione in caso di fusione di istituti di previdenza | Perito revisore | IRSS | 92 cpv. 1 LFus | |
| Progetto di trasformazione, relazione di trasformazione e bilancio di trasformazione in caso di trasformazione di istituti di previdenza | Perito revisore | IRSS | 97 cpv. 3 LFus | |
| Inventario in caso di fusioni, trasformazioni e trasferimenti patrimoniali che coinvolgono un istituto di diritto pubblico | Perito revisore | IRSS | 100 cpv. 2 LFus | |
| Copertura del capitale sociale di una società di capitali in caso di trasferimento della sede dall'estero in Svizzera | Perito revisore | IRSS | 162 cpv. 3 LDIP | |
| Contratto di scissione, piano di scissione e bilancio di scissione in caso di scissione di una società in un contesto internazionale | Perito revisore | IRSS | 163d cpv. 1 LDIP | |
| Ammissibilità della cancellazione di una società dal registro di commercio svizzero in caso di fusione, scissione o trasferimento patrimoniale transfrontaliero | Perito revisore | IRSS | 164 cpv. 1 LDIP | |
| Compensazione per i soci svizzeri in caso di fusione o scissione transfrontaliera | Perito revisore | IRSS | 164 cpv. 2 lett. b LDIP | |
Abilitazioni speciali previste dalla legge
Verifiche | Abilitazione di base secondo la LSR |
|---|---|
| LBCR, LInFi, LIsFi e LOF | IRSS |
| LSA | IRSS |
| LICol | IRSS |
| Art. 1b LBCR (FinTech) | IRSS |
| LAVS | Perito revisore |
| Istituti di previdenza / Fondazioni d'investimento | Perito revisore/ IRSS |
| Casse malati | Perito revisore |
| Case da gioco | Perito revisore |
| Intermediari finanziari (lotta al riciclaggio di denaro) | Revisore |
| Gestori patrimoniali e trustee | Revisore |
Sono soggetti all'obbligo di abilitazione le persone e le imprese che forniscono servizi di revisione prescritti dalla legge. Sono considerati tali:
- Verifiche e attestazioni che, in virtù delle disposizioni di diritto federale, devono essere effettuate da un professionista abilitato (revisore o perito revisore) o da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 2 lett. a n. 1 LSR);
- le verifiche che, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LFINMA, devono essere effettuate da una società di audit abilitata o da un auditor responsabile abilitato (art. 2 lett. a n. 2 LSR).
Sono considerati servizi di revisione in particolare:
- la revisione del conto annuale e del conto consolidato
- l'audit prudenziale delle imprese soggette alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA secondo le rispettive leggi sui mercati finanziari
- servizi di revisione puntuali come la revisione di un aumento di capitale, di una riduzione di capitale o di una fusione.
I servizi di revisione non prescritti dalla legge possono essere forniti anche da persone che non dispongono di un'abilitazione dell'ASR.
Ai sensi dell'art. 38 OSRev, la tassa per la valutazione della domanda di abilitazione da parte dell'ASR ammonta a:
- persone fisiche: CHF 800
- imprese di revisione: CHF 1'500
- imprese di revisione sotto sorveglianza statale : almeno CHF 5'000
Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale riscuotono l'emolumento di abilitazione in base al tempo impiegato, con una tariffa oraria di CHF 250 e un emolumento minimo di CHF 5'000 (art. 38 cpv. 5 OSRev). Inoltre, viene riscossa una tassa di sorveglianza annuale di almeno CHF 10'000 a copertura dei costi dell'ASR non coperti dagli emolumenti, nonché un emolumento in base al tempo impiegato per la verifica periodica (ispezione) (cfr. art. 39 e 42 segg. OSRev).
L'ASR applica un emolumento per:
- la valutazione di una domanda di abilitazione ;
- il rinnovo dell'abilitazione;
- la modifica del tipo di abilitazione;
- il trasferimento dell'abilitazione (art. 21a OSRev).
No. L'obbligo di abilitazione si applica sempre all'entità giuridica che effettivamente presta il servizio di revisione. Se la società figlia si occupa della revisione, deve disporre essa stessa dell'abilitazione corrispondente, indipendentemente dal fatto che la società madre sia abilitata.
Le disposizioni della LSR si riferiscono all'entità giuridica che:
- presenta una domanda di abilitazione all'ASR e
- intende fornire un servizio di revisione ai sensi dell'art. 2 lett. a n. 1 LSR.
È quindi determinante l'ufficio di revisione scelto dal cliente sottoposto a revisione.
Nota aggiuntiva:
Le disposizioni sull'indipendenza si applicano anche nei rapporti all'interno di un gruppo. Ad esempio, una società figlia non può assumere un mandato di revisione se la sua società madre detiene una partecipazione diretta nel cliente sottoposto a revisione (art. 728 cpv. 6 in combinato disposto con il cpv. 2 n. 2 CO; cfr. anche l'art. 729 cpv. 1 CO per la revisione limitata).
Su richiesta, l'ASR rilascia una conferma di abilitazione a persone e imprese ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 OSRev. La conferma può essere richiesta e pagata nel registro pubblico nel dettaglio della voce desiderata utilizzando la funzione «Ordina certificato». L'emolumento per la conferma di abilitazione è di CHF 50 per copia.
Nota:
le conferme di abilitazione vengono inviate esclusivamente per posta.
È possibile rinunciare in qualsiasi momento all'abilitazione di base o speciale esistente. Con la rinuncia decadono sia gli obblighi di formazione continua che quelli di comunicazione/notificazione.
La cancellazione avviene direttamente nell'account utente della persona o dell'impresa interessata.
Cancellare l'abilitazione di base
- Apri il tuo account utente.
- Cliccare sul simbolo della matita corrispondente alla voce di abilitazione.
- Selezionare «Cancella abilitazione di base».
- Confermare la cancellazione desiderata.
Cancellare l'abilitazione speciale
- Apri il tuo account utente.
- Clicca sul simbolo «Cestino» accanto all'abilitazione speciale che desideri cancellare.
- Confermare la cancellazione desiderata.
Dopo la conferma, verrà inviata automaticamente online una decisione di cancellazione. Contemporaneamente, la relativa voce verrà cancellata dal registro pubblico dell'ASR. Con la cancellazione dell'abilitazione di base vengono automaticamente cancellate anche eventuali abilitazioni speciali esistenti.
In linea di principio, le associazioni possono decidere autonomamente se effettuare una revisione e come strutturarla.
Una revisione interna può essere effettuata da uno o più membri dell'associazione non abilitati. È altresì possibile rinunciare completamente alla revisione. Tuttavia, per ragioni di controllo interno e di responsabilità del comitato direttivo, si raccomanda una revisione interna dell'associazione.
Eccezioni di legge
L'art. 69b CC prevede due casi in cui è obbligatoria una revisione da parte di un organo di revisione autorizzato:
- Revisione ordinaria (abilitazione come perito revisore)
L'associazione deve far verificare regolarmente la propria contabilità da un revisore se due dei seguenti valori vengono superati in due esercizi consecutivi:- somma di bilancio di 10 milioni di franchi
- cifra di affari di 20 milioni di franchi
- 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annuale
- Revisione limitata (abilitazione almeno come revisore)
L'associazione deve far effettuare una revisione limitata della propria contabilità qualora un membro dell'associazione, soggetto a responsabilità personale o ad obbligo di versamento supplementare, lo richiede.
In entrambi i casi, l'associazione deve essere iscritta nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 n. 1 CC).
Sono considerate associazioni professionali le organizzazioni svizzere che intrattengono un dialogo regolatorio regolare con l'ASR su temi relativi alla revisione e alla sorveglianza dei revisori e che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:
- Codice di condotta o norme etiche vincolanti per i membri
- Promozione di formazioni professionali pertinenti con diploma riconosciuto a livello nazionale (in particolare diplomi ai sensi dell'art. 4 LSR) e/o offerta di formazioni continue che coprono i settori specialistici rilevanti per la revisione
- Numero rappresentativo di membri (persone e imprese) pari a circa il 5% delle imprese di revisione abilitate dall'ASR
- Copertura di tutte e tre le grandi regioni linguistiche della Svizzera (per l'associazione professionale da sola o insieme ad associazioni partner)
Requisiti per la dichiarazione di appartenenza a un'associazione professionale
Le persone e le imprese di revisione possono dichiarare la loro appartenenza ad associazioni professionali nel registro pubblico dell'ASR (art. 19 lett. h e art. 20 lett. h OSRev).
Tuttavia, solo i membri ordinari che soddisfano pienamente i requisiti della rispettiva associazione professionale (in particolare gli obblighi di formazione continua) sono autorizzati a dichiarare la loro appartenenza.
Non sono autorizzati alla dichiarazione:
- i membri passivi
- i membri junior/giovani
- Persone o imprese senza affiliazione ordinaria
Le persone e le aziende senza affiliazione ordinaria non possono quindi identificarsi come membri della rispettiva associazione professionale nel registro pubblico dell'ASR.