Obblighi di comunicazione e notifica

La legge prevede tre obblighi di comunicazione/notifica per le persone e le imprese di revisione abilitate:

1. Comunicazione delle modifiche nel registro dei revisori

Tutte le persone e le imprese di revisione abilitate dall'ASR sono tenute a comunicare all'ASR ogni modifica di uno dei dati iscritti nel registro dei revisori (art. 15 cpv. 3 LSR).

In linea di principio devono essere comunicate le stesse informazioni richieste per una domanda di abilitazione (cfr. art. 3 cpv. 1 OSRevn. 7 e 8 Circolare 1/2007), in particolare:

  • dati di reperibilità (indirizzo, telefono, e-mail o rispettivamente dati della persona di contatto presso le imprese di revisione)
  • nome della persona (ad es. a seguito di matrimonio) o ragione sociale/nome dell'impresa di revisione (ad es. a seguito di fusione/acquisizione)
  • Funzioni delle persone nell'impresa (le entrate/uscite di persone abilitate, i membri dell'organo superiore di direzione/amministrazione o dell'organo di gestione devono essere segnalati nell'account utente dell'impresa di revisione)

 

2. Notifica di fatti rilevanti ai fini dell'abilitazione

A partire dalla presentazione della domanda, tutte le persone e le imprese di revisione sono tenute a comunicare senza indugio all'ASR qualsiasi fatto rilevante ai fini della valutazione dei requisiti di abilitazione (art. 15 cpv. 3 LSR).

Questo obbligo di comunicazione vige non solo durante la procedura di abilitazione, ma a tempo indeterminato, fintantoché sussiste l'abilitazione.

Sono soggetti all'obbligo di notifica in particolare:

  • sentenze di primo grado o di grado superiore nonché transazioni in procedimenti penali e penali amministrativi (anche se non ancora passati in giudicato)
  • rilascio di attestati di carenza beni
  • procedimenti conclusi in materia di responsabilità civile o amministrativa in relazione a servizi di revisione prescritti dalla legge
  • procedimenti dinanzi ad autorità di vigilanza speciali, organi sanzionatori di diritto borsistico o organi disciplinari professionali
  • ristrutturazioni pianificate (fusione, scissione, trasformazione, trasferimento di patrimonio)

 

3. Obblighi di notifica supplementari per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono informare immediatamente per iscritto l'ASR di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sorveglianza (art. 15a cpv. 2 LSR).

In particolare, devono essere segnalati:

  • modifiche nella composizione dell'organo superiore di direzione o amministrazione e dell'organo di gestione
  • avvicendamenti straordinari di revisori responsabili con indicazione dei motivi (ad es. in caso di violazioni di prescrizioni interne o esterne o su disposizione di un'autorità di vigilanza speciale)
  • risoluzione anticipata o rinuncia al rinnovo di un mandato di revisione (con indicazione dei motivi)
  • fusioni pianificate

 

Come avviene la comunicazione/notifica?

L'obbligo di comunicazione/notifica viene adempiuto modificando i dati corrispondenti nell'account utente del titolare dell'abilitazione entro 10 giorni lavorativi dalla conoscenza degli eventi tramite la funzione «Aggiorna dati» e confermando con la funzione «Invia modifiche all'ASR». Per gli obblighi di comunicazione/notifica che non possono essere trasmessi tramite la funzione «Aggiorna dati», la comunicazione/notifica viene effettuata nell'account utente tramite la funzione «Scambio documenti». 

 

Sanzioni

La violazione degli obblighi di notifica di cui all'art. 15 cpv. 3all'art. 15a cpv. 2 LSR costituisce una contravvenzione e può essere sanzionata con una multa fino a CHF 100 000 (art. 39 cpv. 1 lett. b-d LSR).