Riconoscimento reciproco

Al fine di proteggere gli investitori sul mercato dei capitali svizzero, l'ASR esplica anche un effetto extraterritoriale. Le imprese di revisione estere sono soggette alla sorveglianza dell'ASR se revisionano società estere che fanno ricorso al mercato dei capitali svizzero. Tale sorveglianza viene meno di regola se l'impresa di revisione estera è già sorvegliata da un'autorità riconosciuta dal Consiglio federale come equivalente (art. 8 cpv. 2 LSR).

Le autorità di vigilanza riconosciute come equivalenti dal Consiglio federale sono elencate nell'allegato 2 OSRev.

Riconoscimento dell'ASR

In relazione al riconoscimento dell'ASR, rivestono particolare importanza le seguenti decisioni della Commissione europea:

Via libera ai negoziati con l'ASR    
Con decisione del 5 febbraio 2010, la Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri ad avviare negoziati per accordi di cooperazione. La decisione riguarda, oltre al Giappone e al Canada, anche la Svizzera, rispettivamente l'ASR.

Riconoscimento dell'equivalenza della vigilanza svizzera sulla revisione     
In una seconda fase, con decisione del 19 gennaio 2011 la Commissione europea ha deciso di riconoscere l'equivalenza del sistema di sorveglianza svizzero, rispettivamente dell'ASR, sui revisori e sulle imprese di revisione.

Con ciò si è concluso positivamente un procedimento di riconoscimento durato circa tre anni ai fini della cooperazione con l'UE. 

Comunicato stampa - 05.02.2010

Decisione Gazzetta ufficiale dell'UE - 06.02.2010

Comunicato stampa - 20.01.2011

Decisione Gazzetta ufficiale UE - 20.01.2011