Ai sensi dell'art. 730a cpv. 2 CO, nell'ambito di una revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare lo stesso mandato per un massimo di sette anni. La ripresa del mandato è consentita solo dopo un'interruzione di tre anni (fase di cooling-off). Durante la fase di cooling-off non è consentita alcuna partecipazione ai servizi di revisione di tale mandato.
Finalità dell'obbligo di rotazione
L'obbligo di rotazione previsto dalla legge mira a ridurre i rischi che possono derivare da un'eccessiva familiarità personale o da un rapporto di fiducia eccessiva tra il cliente sottoposto a revisione e il revisore.
Portata del divieto di attività
La legge si pronuncia solo sull'attività di direzione della revisione. La legge non disciplina esplicitamente se durante la fase di cooling-off di almeno tre anni sia consentito assumere altri compiti o svolgere altre attività di revisione per lo stesso mandato. Tuttavia, un divieto in tal senso deriva dal fine stesso della disposizione, per cui in linea di principio non è consentita alcuna ulteriore attività per il mandato in questione. Le linee guida sull'indipendenza di EXPERTsuisse (RzU, versione del 18.09.2025) specificano la portata del divieto di attività come segue:
- Nessuna partecipazione a servizi di revisione
Durante il periodo di cooling-off, l'ex capo revisore non può fornire alcun contributo ai servizi di revisione relativi al mandato in questione. Ciò esclude in particolare anche la sua attività quale persona responsabile del controllo qualità dell'incarico (Engagement Quality Control Reviewer).
Ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 RzU, durante la fase di cooling-off non è consentito esercitare alcuna influenza sui servizi di revisione del mandato in questione.
- Particolarità delle società con azioni quotate in borsa
Nel caso di revisioni ordinarie di società con azioni quotate in borsa, gli obblighi di rotazione non si applicano solo al capo revisore, ma all'insieme dei capi revisori che assumono decisioni importanti o formulano valutazioni significative su circostanze essenziali relative alla revisione del conto annuale o del conto consolidato (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. a-c DC).
In questo caso, il periodo di cooling-off è di regola di cinque anni (art. 56 cpv. 3 lett. a RzU).