Le imprese statali e parastatali organizzate in forma giuridica privata devono eleggere un organo di revisione (art. 727 segg. CO).
Il diritto federale sugli appalti pubblici prescrive che le imprese statali e parastatali, a determinate condizioni, debbano assegnare i loro appalti mediante gara pubblica (cfr. art. 4 cpv. 2 LMP e l'elenco di cui all'art. 2, allegato 1 OAPub).
L'ASR ritiene tuttavia che sia discutibile se l'assegnazione di un mandato di revisione possa effettivamente (de lege lata) essere considerata un «appalto» ovvero debba continuare (de lege ferenda) continuare ad esserlo: da un lato l'ufficio di revisione è un organo dell'impresa e sottostà a obblighi di agire rilevanti ai fini della responsabilità, motivo per cui può fare concessioni sui prezzi solo entro certi limiti, onde garantire la qualità del lavoro. Dall'altro le disposizioni del diritto sugli appalti limitano, a seconda delle circostanze in modo inadeguato, la discrezionalità delle aziende statali o parastatali nella scelta di un ufficio di revisione idoneo.
Ponderazione del prezzo
Secondo il Tribunale federale, il criterio di aggiudicazione del prezzo deve essere preso in considerazione in misura almeno pari al 20 % (DTF 143 II 553, E. 6.4). L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica raccomanda una ponderazione del 30%, sebbene manchi una disposizione esplicita in tal senso.
Per i mandati di revisione banditi con gara pubblica da aziende statali e parastatali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (www.simap.ch), in passato sono state applicate ponderazioni del prezzo comprese tra il 20% e il 50%.
Alla luce dell'esigenza di garantire una qualità adeguata, l'indizione di una gara d'appalto per un mandato di revisione con una ponderazione del prezzo superiore al 30% è da considerarsi problematica e, a partire dal 50%, dubbia. Come valore indicativo si raccomanda quindi una ponderazione compresa tra il 20% e il 30 %.